Quotidiano Giuridico

Archivi notarili: interpello per Conservatore, Assistente amministrativo e operatore, Ausiliario

29/04/2026 - Indetta la selezione riservata al personale dell’Amministrazione con domande in scadenza l’8 maggio 2026

Il furto di acqua tramite allaccio abusivo all'acquedotto non è di particolare tenuità

29/04/2026 - I singoli episodi di attingimento di un reato a consumazione prolungata costituiscono comportamento abituale ostativo (Cassazione penale, sentenza n. 454/2026)

La promozione indiretta dell'avvocato: mezzi di informazione e deontologia forense

29/04/2026 - Che cosa ne direbbe Antoni Ciavola? L’obbligo di vigilanza sui contenuti giornalistici alla luce della pronuncia del Consiglio Nazionale Forense n. 259/2025

IPSOA Quotidiano

Beni immateriali a vita utile indefinita: cosa cambia nel modello Redditi SC 2026?

29/04/2026 - La disciplina fiscale dei beni immateriali a vita utile indefinita ha subito uno stravolgimento storico e molto dibattuto con l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2026. La <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a> chiude un'era di agevolazioni temporali e riallinea il trattamento tributario degli intangibles alla cruda realtà economica espressa dai bilanci internazionali. Quali sono gli effetti per le imprese? E quali sono le ricadute nella dichiarazione modello Redditi SC 2026? La disciplina fiscale dei beni immateriali a vita utile indefinita ha subito uno stravolgimento storico e molto dibattuto con l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2026. La legge n. 199/2025 chiude un'era di agevolazioni temporali e riallinea il trattamento tributario degli intangibles alla cruda realtà economica espressa dai bilanci internazionali. Quali sono gli effetti per le imprese? E quali sono le ricadute nella dichiarazione modello Redditi SC 2026?

730 precompilato disponibile dal 30 aprile: guida alle novità 2026

29/04/2026 - A partire dal 30 aprile 2026 è disponibile, nell’apposita sezione riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione <a target="_blank" title="modello 730/2026" href="https://www.ipsoa.it/guide/modello-730-farlo-presenta">modello 730/2026</a> precompilata. Non è però ancora possibile trasmetterla: infatti, la dichiarazione viene resa disponibile solo in modalità “lettura” mentre l’invio sarà disponibile dal 14 maggio 2026. Per il modello Redditi PF, invece, occorrerà aspettare, rispettivamente, fino al 20 e al 27 maggio. La dichiarazione di quest’anno contiene molte conferme, ma anche alcune importanti novità. A partire dal 30 aprile 2026 è disponibile, nell’apposita sezione riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione modello 730/2026 precompilata. Non è però ancora possibile trasmetterla: infatti, la dichiarazione viene resa disponibile solo in modalità “lettura” mentre l’invio sarà disponibile dal 14 maggio 2026. Per il modello Redditi PF, invece, occorrerà aspettare, rispettivamente, fino al 20 e al 27 maggio. La dichiarazione di quest’anno contiene molte conferme, ma anche alcune importanti novità.

730 precompilato online dal 30 aprile 2026

28/04/2026 - Con provvedimento del 28 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal 30 aprile 2026 sono disponibili in modalità consultazione le dichiarazioni modello 730 già predisposte con i dati in possesso del Fisco o inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Per l’invio del modello 730 ed eventuali modifiche il semaforo verde è previsto per il 14 maggio 2026, con deadline ultima al 30 settembre. Date differenti sono previste per il modello Redditi PF precompilato. Con provvedimento del 28 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal 30 aprile 2026 sono disponibili in modalità consultazione le dichiarazioni modello 730 già predisposte con i dati in possesso del Fisco o inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Per l’invio del modello 730 ed eventuali modifiche il semaforo verde è previsto per il 14 maggio 2026, con deadline ultima al 30 settembre. Date differenti sono previste per il modello Redditi PF precompilato.

Enti bilaterali previsti dal CCNL: è sempre obbligatorio il finanziamento da parte delle aziende?

29/04/2026 - Nel sistema della contrattazione collettiva assume rilievo il tema delle clausole che impongono l’iscrizione dei lavoratori agli enti bilaterali. L’attenzione è rivolta, in particolare, all’obbligatorietà delle prestazioni per il datore di lavoro che applica un CCNL senza aderire all’organizzazione sindacale firmataria. Chiarimenti in materia sono stati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella <a target="_blank" class="rich-legge" title="circolare n. 432010" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000658273SOMM">circolare n. 43/2010</a>, da integrare con la posizione della giurisprudenza. Nel sistema della contrattazione collettiva assume rilievo il tema delle clausole che impongono l’iscrizione dei lavoratori agli enti bilaterali. L’attenzione è rivolta, in particolare, all’obbligatorietà delle prestazioni per il datore di lavoro che applica un CCNL senza aderire all’organizzazione sindacale firmataria. Chiarimenti in materia sono stati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare n. 43/2010, da integrare con la posizione della giurisprudenza.

Assunzioni agevolate, salario giusto, rinnovo contratti collettivi e altro: le novità del decreto Lavoro 2026

29/04/2026 - Rimodulazione degli incentivi per le assunzioni di giovani, donne e nelle ZES, determinazione del salario giusto, modifiche alla disciplina del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, nonché contrasto al caporalato digitale. Sono alcune delle principali misure previste dal decreto Lavoro 2026 approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 aprile. Quali sono le altre novità per imprese e lavoratori? Rimodulazione degli incentivi per le assunzioni di giovani, donne e nelle ZES, determinazione del salario giusto, modifiche alla disciplina del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, nonché contrasto al caporalato digitale. Sono alcune delle principali misure previste dal decreto Lavoro 2026 approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 aprile. Quali sono le altre novità per imprese e lavoratori?

Parità di trattamento: nasce l'Organismo indipendente per la parità

29/04/2026 - ll decreto legislativo di attuazione delle <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttive (UE) 20241499" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000963720SOMM">direttive (UE) 2024/1499</a> e 2024/1500, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2026, introduce una profonda riforma del sistema nazionale di tutela contro le discriminazioni, istituendo un Organismo per la parità quale autorità indipendente con funzioni estese e coordinate. Il provvedimento supera l’assetto frammentato previgente, accentrando competenze in materia di prevenzione, assistenza alle vittime, monitoraggio e tutela giurisdizionale, e rafforzando gli strumenti di intervento anche in ambito lavorativo. Vengono inoltre ridefiniti i rapporti con le strutture territoriali e introdotti meccanismi strutturati di raccolta dati e analisi, in linea con gli standard europei. ll decreto legislativo di attuazione delle direttive (UE) 2024/1499 e 2024/1500, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2026, introduce una profonda riforma del sistema nazionale di tutela contro le discriminazioni, istituendo un Organismo per la parità quale autorità indipendente con funzioni estese e coordinate. Il provvedimento supera l’assetto frammentato previgente, accentrando competenze in materia di prevenzione, assistenza alle vittime, monitoraggio e tutela giurisdizionale, e rafforzando gli strumenti di intervento anche in ambito lavorativo. Vengono inoltre ridefiniti i rapporti con le strutture territoriali e introdotti meccanismi strutturati di raccolta dati e analisi, in linea con gli standard europei.

Ricavi e costi di smantellamento: le disposizioni fiscali secondo Assonime

28/04/2026 - Con la circolare n. 13 del 2026 Assonime analizza le disposizioni fiscali introdotte dal <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="d.m. 27 giugno 2025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000985944SOMM">D.M. 27 giugno 2025</a> in relazione all’adozione dell’<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 34" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943020SOMM">OIC 34</a> sui ricavi e agli emendamenti 2024 agli <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643883SOMM">OIC 16</a> e <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="31" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000803833SOMM">31</a> sui costi di smantellamento e ripristino. Secondo l'Associazione, i limiti posti al recepimento fiscale dei nuovi criteri contabili generano criticità operative e sistematiche. Per l’<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 34" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943020SOMM">OIC 34</a>, le restrizioni ricalcano quelle previste per l’<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 15" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000840054SOMM">IFRS 15</a>, mentre per gli <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643883SOMM">OIC 16</a> e <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="31" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000803833SOMM">31</a> viene introdotta l’indeducibilità degli oneri di attualizzazione dei fondi fino al sostenimento effettivo dei costi, disciplina estesa dal 2024 anche agli IAS‑adopter, con conseguente gestione in doppio binario. La circolare richiama inoltre il regime transitorio dell’<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="art. 10" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000973696ART43">art. 10</a>, <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="d.lgs. 1922024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000973696SOMM">D.Lgs. n. 192/2024</a>, che consente di mantenere la disciplina fiscale previgente per evitare effetti non coerenti, illustrando due casi applicativi. È richiamata anche la possibilità di riallineamento, esercitabile solo con la dichiarazione del primo periodo d’imposta interessato. Con la circolare n. 13 del 2026 Assonime analizza le disposizioni fiscali introdotte dal D.M. 27 giugno 2025 in relazione all’adozione dell’OIC 34 sui ricavi e agli emendamenti 2024 agli OIC 16 e 31 sui costi di smantellamento e ripristino. Secondo l'Associazione, i limiti posti al recepimento fiscale dei nuovi criteri contabili generano criticità operative e sistematiche. Per l’OIC 34, le restrizioni ricalcano quelle previste per l’IFRS 15, mentre per gli OIC 16 e 31 viene introdotta l’indeducibilità degli oneri di attualizzazione dei fondi fino al sostenimento effettivo dei costi, disciplina estesa dal 2024 anche agli IAS‑adopter, con conseguente gestione in doppio binario. La circolare richiama inoltre il regime transitorio dell’art. 10, D.Lgs. n. 192/2024, che consente di mantenere la disciplina fiscale previgente per evitare effetti non coerenti, illustrando due casi applicativi. È richiamata anche la possibilità di riallineamento, esercitabile solo con la dichiarazione del primo periodo d’imposta interessato.

Bilanci di liquidazione: l'OIC 5 cambia i criteri di valutazione

28/04/2026 - Il <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="principio contabile OIC 5 sui bilanci di liquidazione" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/10/oic-5-consultazione-bozza-principio-bilanci-liquidazione">principio contabile OIC 5 sui bilanci di liquidazione</a>, tuttora in bozza a conclusione della pubblica consultazione del 2024, adotta criteri valutativi totalmente differenti rispetto alla continuità aziendale. La novità è il focus spostato sulla rappresentazione realistica dei valori di realizzo e sull’informativa agli stakeholder. Partendo dai criteri di valutazione, passando per la struttura del bilancio e terminando con la responsabilità degli amministratori e dei liquidatori, quali sono le implicazioni operative del principio OIC5 e gli impatti sul bilancio di liquidazione? Il principio contabile OIC 5 sui bilanci di liquidazione, tuttora in bozza a conclusione della pubblica consultazione del 2024, adotta criteri valutativi totalmente differenti rispetto alla continuità aziendale. La novità è il focus spostato sulla rappresentazione realistica dei valori di realizzo e sull’informativa agli stakeholder. Partendo dai criteri di valutazione, passando per la struttura del bilancio e terminando con la responsabilità degli amministratori e dei liquidatori, quali sono le implicazioni operative del principio OIC5 e gli impatti sul bilancio di liquidazione?

Rendiconto per cassa ordinario per gli ETS con esercizio già chiuso al 21 marzo 2026

27/04/2026 - Il modello E, introdotto con <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.M. 18 febbraio 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001000958SOMM">D.M. 18 febbraio 2026</a> per il rendiconto per cassa in forma aggregata degli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro, trova applicazione, in via ordinaria, a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2026. In un’ottica di continuità e semplificazione, con la <a target="_blank" class="rich-legge" title="circolare n. 6 del 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001002640SOMM">circolare n. 6 del 2026</a> il Ministero del Lavoro ha precisato che gli ETS dotati di personalità giuridica e con entrate inferiori a 60.000 euro, i cui esercizi si siano chiusi entro il 21 marzo 2026, possono, in via eccezionale, redigere il rendiconto secondo il modello per cassa “integrale” (modello D), evitando così effetti di applicazione retroattiva delle nuove modalità di rendicontazione. Il modello E, introdotto con D.M. 18 febbraio 2026 per il rendiconto per cassa in forma aggregata degli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro, trova applicazione, in via ordinaria, a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2026. In un’ottica di continuità e semplificazione, con la circolare n. 6 del 2026 il Ministero del Lavoro ha precisato che gli ETS dotati di personalità giuridica e con entrate inferiori a 60.000 euro, i cui esercizi si siano chiusi entro il 21 marzo 2026, possono, in via eccezionale, redigere il rendiconto secondo il modello per cassa “integrale” (modello D), evitando così effetti di applicazione retroattiva delle nuove modalità di rendicontazione.

Iperammortamento 2026 per l'autoproduzione di energia da fonte rinnovabile: quali sono le regole

29/04/2026 - L'<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 1" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314ART19">art. 1</a>, c. 429, lett. b), <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a> ricomprende nell'ambito oggettivo dell'iperammortamento 2026 gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza. La norma apre scenari operativi di indubbio interesse per le imprese che operano su più sedi, ma richiede una lettura attenta del quadro normativo di riferimento, in particolare del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1992021" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000918625SOMM">D.Lgs. n. 199/2021</a>, che definisce le condizioni in presenza delle quali l'autoconsumo a distanza è giuridicamente configurabile. A ciò si aggiunge la questione, non ancora risolta, del vincolo di origine europea per i moduli fotovoltaici, sopravvissuto intatto all'intervento correttivo del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 382026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001001334SOMM">D.L. n. 38/2026</a>. A quale condizione le imprese “multi-sito” possono usufruire dell’agevolazione? L'art. 1, c. 429, lett. b), legge n. 199/2025 ricomprende nell'ambito oggettivo dell'iperammortamento 2026 gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza. La norma apre scenari operativi di indubbio interesse per le imprese che operano su più sedi, ma richiede una lettura attenta del quadro normativo di riferimento, in particolare del D.Lgs. n. 199/2021, che definisce le condizioni in presenza delle quali l'autoconsumo a distanza è giuridicamente configurabile. A ciò si aggiunge la questione, non ancora risolta, del vincolo di origine europea per i moduli fotovoltaici, sopravvissuto intatto all'intervento correttivo del D.L. n. 38/2026. A quale condizione le imprese “multi-sito” possono usufruire dell’agevolazione?

Agevolazioni per investimenti turistici 2026: criteri, beneficiari e modalità operative

29/04/2026 - Il <a target="_blank" title="decreto del Ministero del Turismo 16 marzo 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/21/agevolazioni-investimenti-turistici-criteri-modalita-operative">decreto del Ministero del Turismo 16 marzo 2026</a> introduce un articolato sistema di agevolazioni finanziarie volto a sostenere lo sviluppo e la riqualificazione dell’offerta turistica nazionale. La misura combina contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per incentivare investimenti ad alto contenuto innovativo, sostenibile e digitale. Il provvedimento definisce criteri di accesso, soggetti beneficiari, spese ammissibili, intensità di aiuto e iter procedurale, prevedendo una selezione basata su valutazione tecnico-economica dei progetti. Il decreto del Ministero del Turismo 16 marzo 2026 introduce un articolato sistema di agevolazioni finanziarie volto a sostenere lo sviluppo e la riqualificazione dell’offerta turistica nazionale. La misura combina contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per incentivare investimenti ad alto contenuto innovativo, sostenibile e digitale. Il provvedimento definisce criteri di accesso, soggetti beneficiari, spese ammissibili, intensità di aiuto e iter procedurale, prevedendo una selezione basata su valutazione tecnico-economica dei progetti.

In GU sostegni e opere urgenti per calamità e rischio idrogeologico

28/04/2026 - La legge 27 aprile 2026, n. 59, in vigore dal 28 aprile, converte con modifiche il <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto legge n. 252026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999616SOMM">decreto legge n. 25/2026</a> sugli interventi urgenti per fronteggiare gli eventi meteorologici eccezionali che dal 18 gennaio 2026 hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia, includendo misure specifiche per la frana di Niscemi e per la protezione civile. Tra le principali novità, la liquidazione degli indennizzi agricoli è affidata direttamente ad AGEA, che utilizza fascicolo aziendale e SIAN per procedure automatizzate e domande precompilate. Le regioni possono destinare risorse residue del <a target="_blank" class="rich-legge" title="d.lgs. 1022004" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000161270SOMM">d.lgs. 102/2004</a> al sostegno delle imprese agricole, ittiche e dell’acquacoltura danneggiate, con possibilità di proporre la declaratoria di eccezionalità entro 60 giorni. Il provvedimento introduce inoltre interventi pluriennali contro il dissesto nella Città Metropolitana di Reggio Calabria e sul litorale di Cannitello, con stanziamenti dedicati, cronoprogrammi obbligatori e monitoraggio ai sensi del d.lgs. 229/2011. La legge 27 aprile 2026, n. 59, in vigore dal 28 aprile, converte con modifiche il decreto legge n. 25/2026 sugli interventi urgenti per fronteggiare gli eventi meteorologici eccezionali che dal 18 gennaio 2026 hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia, includendo misure specifiche per la frana di Niscemi e per la protezione civile. Tra le principali novità, la liquidazione degli indennizzi agricoli è affidata direttamente ad AGEA, che utilizza fascicolo aziendale e SIAN per procedure automatizzate e domande precompilate. Le regioni possono destinare risorse residue del d.lgs. 102/2004 al sostegno delle imprese agricole, ittiche e dell’acquacoltura danneggiate, con possibilità di proporre la declaratoria di eccezionalità entro 60 giorni. Il provvedimento introduce inoltre interventi pluriennali contro il dissesto nella Città Metropolitana di Reggio Calabria e sul litorale di Cannitello, con stanziamenti dedicati, cronoprogrammi obbligatori e monitoraggio ai sensi del d.lgs. 229/2011.

Diritto annuale CCIAA: autorizzato l'aumento per il 2026-2028

28/04/2026 - Con il decreto ministeriale 17 marzo 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato, per gli anni 2026‑2028, l’incremento fino al 20% del diritto annuale per le Camere di commercio indicate nell’allegato A, al fine di finanziare i progetti approvati dai rispettivi Consigli camerali. Le Camere interessate devono trasmettere entro il 15 giugno di ogni anno un rapporto dettagliato sui risultati, corredato dalla rendicontazione dei costi vistata dai revisori, da inviare anche al Comitato indipendente di valutazione delle performance. Le risorse non utilizzate degli aumenti 2023‑2024 sono destinate ai nuovi progetti; quelle delle Camere senza nuova richiesta devono essere impiegate entro il 31 dicembre 2026. Le imprese che hanno già versato il diritto annuale 2026 devono effettuare il conguaglio nei termini del <a target="_blank" class="rich-legge" title="DPR 4352001" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000148616SOMM">DPR 435/2001</a>. Con il decreto ministeriale 17 marzo 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato, per gli anni 2026‑2028, l’incremento fino al 20% del diritto annuale per le Camere di commercio indicate nell’allegato A, al fine di finanziare i progetti approvati dai rispettivi Consigli camerali. Le Camere interessate devono trasmettere entro il 15 giugno di ogni anno un rapporto dettagliato sui risultati, corredato dalla rendicontazione dei costi vistata dai revisori, da inviare anche al Comitato indipendente di valutazione delle performance. Le risorse non utilizzate degli aumenti 2023‑2024 sono destinate ai nuovi progetti; quelle delle Camere senza nuova richiesta devono essere impiegate entro il 31 dicembre 2026. Le imprese che hanno già versato il diritto annuale 2026 devono effettuare il conguaglio nei termini del DPR 435/2001.

Legge Capitali: l'approfondimento del CNDCEC sul decreto di attuazione

28/04/2026 - “Il decreto di attuazione della Legge Capitali. Principali novità del TUF e del Codice civile” è il titolo del documento, pubblicato il 28 aprile 2026 dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti e che offre una sintesi organica delle innovazioni introdotte dal <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/15/mercati-capitali-gu-riforma-organica" target="_blank" title="articolo">D.Lgs. n. 47/2026</a>, in vigore dal 29 aprile 2026, attuativo della delega per la riforma dei mercati dei capitali nel TUF e delle correlate modifiche al Codice civile in materia di società di capitali. L’analisi, sviluppata anche alla luce della relazione illustrativa e del quadro europeo, evidenzia i principali profili giuridici ed economico‑finanziari del provvedimento, orientati a semplificare il quadro regolatorio, ridurre la discrezionalità interpretativa e rafforzare l’allineamento con il diritto UE. Il documento approfondisce le novità relative alle società di partenariato, all’appello al pubblico risparmio, agli obblighi informativi e alla governance delle società quotate, nonché la disciplina per gli emittenti di nuova quotazione. Particolare attenzione è dedicata alla revisione dei sistemi di amministrazione e controllo e all’integrazione dell’AI nelle funzioni di vigilanza. Tabelle sinottiche completano lo strumento operativo. “Il decreto di attuazione della Legge Capitali. Principali novità del TUF e del Codice civile” è il titolo del documento, pubblicato il 28 aprile 2026 dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti e che offre una sintesi organica delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 47/2026, in vigore dal 29 aprile 2026, attuativo della delega per la riforma dei mercati dei capitali nel TUF e delle correlate modifiche al Codice civile in materia di società di capitali. L’analisi, sviluppata anche alla luce della relazione illustrativa e del quadro europeo, evidenzia i principali profili giuridici ed economico‑finanziari del provvedimento, orientati a semplificare il quadro regolatorio, ridurre la discrezionalità interpretativa e rafforzare l’allineamento con il diritto UE. Il documento approfondisce le novità relative alle società di partenariato, all’appello al pubblico risparmio, agli obblighi informativi e alla governance delle società quotate, nonché la disciplina per gli emittenti di nuova quotazione. Particolare attenzione è dedicata alla revisione dei sistemi di amministrazione e controllo e all’integrazione dell’AI nelle funzioni di vigilanza. Tabelle sinottiche completano lo strumento operativo.

RUNTS: indicazioni per le domande tardive degli enti ex Onlus

28/04/2026 - La Nota n. 6665 del 28 aprile 2026 del Ministero del Lavoro fornisce indicazioni operative sulle domande di iscrizione al RUNTS presentate dopo il 31 marzo 2026 da enti provenienti dall’Anagrafe delle Onlus. Gli enti che non hanno rispettato tale termine perdono la qualifica di Onlus e devono devolvere l’eventuale patrimonio incrementale, previo parere ministeriale, ma tale adempimento non costituisce requisito per l’iscrizione al RUNTS. Il Ministero evidenzia che le istanze ex <a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 47" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000853436ART104">art. 47</a> <a target="_blank" class="rich-legge" title="CTS" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000853436SOMM">CTS</a> sono trattate come domande ordinarie, mentre quelle ex <a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 22" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000853436ART52">art. 22</a> <a target="_blank" class="rich-legge" title="CTS" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000853436SOMM">CTS</a> richiedono particolare attenzione al patrimonio minimo: il notaio deve verificare che la devoluzione non lo comprometta e gli Uffici RUNTS possono richiedere chiarimenti. Il Ministero prevede inoltre controlli periodici sull’obbligo devolutivo e invita gli enti che mantengono l’acronimo “Onlus” nella denominazione a rimuoverlo per evitare equivoci. La Nota n. 6665 del 28 aprile 2026 del Ministero del Lavoro fornisce indicazioni operative sulle domande di iscrizione al RUNTS presentate dopo il 31 marzo 2026 da enti provenienti dall’Anagrafe delle Onlus. Gli enti che non hanno rispettato tale termine perdono la qualifica di Onlus e devono devolvere l’eventuale patrimonio incrementale, previo parere ministeriale, ma tale adempimento non costituisce requisito per l’iscrizione al RUNTS. Il Ministero evidenzia che le istanze ex art. 47 CTS sono trattate come domande ordinarie, mentre quelle ex art. 22 CTS richiedono particolare attenzione al patrimonio minimo: il notaio deve verificare che la devoluzione non lo comprometta e gli Uffici RUNTS possono richiedere chiarimenti. Il Ministero prevede inoltre controlli periodici sull’obbligo devolutivo e invita gli enti che mantengono l’acronimo “Onlus” nella denominazione a rimuoverlo per evitare equivoci.

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